| Dps e altre misure minime prorogate al 31 dicembre |
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| Scritto da Erica | |
| Monday 28 June 2004 | |
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Il 22 giugno il Consiglio dei Ministri ha varato la proroga della data ultima per l'adeguamento alle misure minime di sicurezza; la scadenza ora è fissata al 31 dicembre o, previa adeguata giustificazione da parte del richiedente, al 31 marzo 2005.
Possono quindi tirare un sospiro di sollievo tutti coloro che devono mettersi in regola e redigere il Dps. Il decreto legge, presentato dal ministro Castelli, nasce dall'esigenza di dare più tempo alle aziende e alle amministrazioni per districarsi nella nuova materia di legge che amplia senza porre confini netti ai concetti di dato sensibile e dato giudiziario e estende l'obbligo a tutti coloro che trattano dati (sensibili e giudiziari e non personali, secondo la maggior parte delle interpretazioni della legge) con strumenti elettronici (mentre precedentemente l'obbligo riguardava solo chi trattava tali dati con l'ausilio di elaboratori di telecomunicazioni accessibili al pubblico); altro elemento che ha fatto decidere in favore della proroga è l'aggravarsi delle sanzioni per chi non rispetta la legge: l'articolo 169 prevede anche l'arresto fino a due anni. (G.U. n. 147 del 25-6-2004) Considerato che, in attesa di una compiuta disciplina sulla difesa di ufficio nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di adattabilità e per la revisione del procedimento per l'adozione dei provvedimenti indicati nell'articolo 336 del codice civile, ai predetti procedimenti devono continuare ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare le predette disposizioni transitorie per una tutela effettiva dei diritti del minore e per consentire la regolare prosecuzione dei procedimenti in corso; Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare i termini stabiliti dagli articoli 180 e 181 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al fine di consentire ai titolari del trattamento dei predetti dati di conformarsi alle nuove e complesse disposizioni sulle misure minime di sicurezza nonché alle pubbliche amministrazioni di adottare i necessari regolamenti identificativi delle tipologie dei dati sensibili; Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 giugno 2004; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca e con il Ministro per la Funzione Pubblica; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 173, le parole: "30 giugno 2004" sono sostituite dalle seguenti:
1. Le disposizioni previste dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, sono ulteriormente prorogate al 30 giugno 2005.
1. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, sono apportate le seguenti modifiche:
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
CIAMPI Visto, il Guardasigilli: Castelli |
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